OPEN GOVERNMENT – GOVERNARE CON I CITTADINI

L’Open Government (letteralmente “governo aperto”) prevede l’apertura delle pubbliche amministrazioni verso nuove forme di trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso tre direttrici fondamentali:

partendo dal presupposto di base che amministrazione, cittadini, imprese, organizzazioni, etc. sono un “unicum” che operano in modo sinergico ed ecosistemico per il bene della collettività.

L’Open Government ridefinisce, dunque, il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, spostando il focus della relazione da un approccio orientato all’erogazione di servizi in cui il cittadino è fruitore di prestazioni erogate dall’amministrazione ad uno basato su un processo di collaborazione reale, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo.

Come indicato precedentemente, l’Open Government si basa su tre elementi °:

  • Trasparenza: La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai cittadini le informazioni sulle attività dell’amministrazione. Un’amministrazione trasparente, per questo, è un’amministrazione più controllata e nel contempo più aperta e affidabile. Per tale motivo le amministrazioni che si muovono nella direzione dell’Open Government devono prendere tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari necessari a far si che le informazioni delle quali dispongono siano facilmente reperibili, riutilizzabili, aperte (OPEN DATA).
  • Partecipazione: La partecipazione dei cittadini alle scelte della pubblica amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e migliora la qualità delle decisioni dell’amministrazione. I cittadini devono perciò essere coinvolti nei processi decisionali e potervi contribuire attivamente, anche grazie al ricorso alle tecnologie di informazione e comunicazione attualmente disponibili e diffuse.
  • Collaborazione: La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività dell’amministrazione. Anche in tal senso l’Open Government traccia uno scenario nuovo nelle dinamiche di relazione tra l’amministrazione e i suoi stakeholder (essendo questi ultimi i singoli cittadini, ma anche le organizzazioni, le imprese, etc.). Tale coinvolgimento non sottende certo una delega di responsabilità dell’amministrazione nei riguardi del cittadino, contempla però la possibilità – per quest’ultimo – di partecipare attivamente a tutte le fasi dei processi che riguardano la collettività.

Trasparenza, partecipazione e collaborazione hanno la potenzialità di mutare profondamente gli schemi operativi dell’amministrazione pubblica e i processi decisionali sui quali si basa. Tale cambiamento non riguarda soltanto le modalità e gli strumenti attraverso i quali si espleta la relazione con il cittadino, ma è relativo ad una mutazione più profonda, che attiene il modo in cui l’amministrazione opera e la percezione del suo ruolo al servizio della comunità. Con l’Open Government si va quindi nella direzione di un’amministrazione aperta, e per questo in grado di costruire una relazione con il cittadino basata sulla fiducia.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

  • Open Government Partnership
    organizzazione mondiale che si occupa di open government
  • Open Society Foudations
    organizzazione mondiale che si occupa di accountability e apertura dei governi
  • ActionAid
    organizzazione mondiale che mira a superare la povertà tramite la piena osservazione dei diritti umani.                                                                                  INIZIATIVE
  • IniziOpen Government Standards
  • creazione di standard per l’open government                                                                                                                                                                                                    DOCUMENTAZIONE

(°) B. Obama, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on Transparency and Open Government, 2009

 

Normativa Open Government

Europa

  • Regolamento (EC) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 30/05/200: Accesso pubblico ai documenti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione
  • Decisione della Commissione del 12/12/2011 (2011/833/EU): Riuso dei documenti della Commissione
  • Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/11/2003- Riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico
    . le informazioni del settore pubblico sono “un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali” da riutilizzare per “sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro”;
    . gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso indici on line e licenze standard;
    . sono soggetti a riuso solo documenti e informazioni privi di vincoli: sono esclusi dall’applicazione della Direttiva i dati personali e le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi e altri enti culturali…
  • Proposal for the INSPIRE Directive

Italia

  • Legge n. 633/1941: Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
    Copyright, Diritto d’autore, Titolarità dei contenuti e dei dati pubblici, Licenze per il riutilizzo
  • Legge n. 241/1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
    Art. 22 – Al   fine   di   assicurare   la   trasparenza   dell’attivita amministrativa  e  di  favorirne   lo   svolgimento   imparziale   e’ riconosciuto  a  chiunque  vi  abbia  interesse  per  la  tutela   di situazioni  giuridicamente  rilevanti  il  diritto  di   accesso   ai documenti  amministrativi,  secondo  le  modalita’  stabilite   dalla presente legge.
  • D. Lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali
    Privacy, Sicurezza
  • Legge n. 4/2004: Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
    Accessibilità
  • D. Lgs. n. 82/2005 e D. Lgs. n. 235/2010: Codice della Amministrazione Digitale (CAD)
    Art. 52: “…Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando…la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti…”
    Art. 68: “…Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche…che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto…”
  • D. Lgs. n. 36/2006 – 24 gennaio 2006 (mod. dalla L. 96/2010): Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico
    Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico
  • D. Lgs. n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture
    Contratti, Titolarità dei contenuti acquisiti dalle Amministrazioni
  • D. Lgs. n. 150/2009: Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
    Trasparenza, valutazione e merito, Programma triennale per la trasparenza
  • D. Lgs. n. 32/2010: Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)
    Pubblicità, informazione territoriale, riutilizzo
  • D.L. n. 201/2011: Decreto “Salva Italia”
    Modifiche al Codice Privacy
  • D. L. n. 83/2012: Decreto “Sviluppo 2.0”
    Art. 18 – Amministrazione aperta: “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009”.
  • D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e L. n. 221 del 19/12/2012: Decreto Crescita 2.0 – Sezione I “Agenda e Identità Digitale”
    Art. 9 “Dati di tipo aperto e inclusione digitale” (modifica Art. 52 CAD): “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
    I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente  Codice.”
  • D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Regione Siciliana

  • L.R. 5/2011 del 05/04/2011: Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche….
    Art. 3. Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale
    …La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione…

Comune di Palermo